Art. 2.
(Comitato organizzativo per la promozione e il coordinamento delle iniziative).
1. Per la promozione e il coordinamento delle iniziative di cui all'articolo 1 è istituito un apposito comitato organizzativo.
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2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati la composizione, i compiti ed i criteri di operatività del comitato organizzativo di cui al comma 1.
3. L'attività svolta da ciascun componente del comitato organizzativo è a titolo gratuito.